Esenzione accise sull’energia elettrica aziendale
Tra le occasioni di risparmio che le imprese italiane dovrebbero considerare, vale la pena citare le accise sull’energia elettrica aziendale. Un costo superfluo per moltissime attività in quanto la legge prevede, per determinati utilizzatori di energia, l’esenzione dal pagamento delle relative accise. Come previsto dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504) all’art. 52 comma 2, l’elenco include le aziende impegnate nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici, nei processi mineralogici e nella realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. Tra le attività interessate dall’agevolazione citiamo a titolo di esempio chi si occupa di produzione di alluminio e semilavorati, fusione di acciaio, fusione di metalli leggeri, fabbricazione di prodotti refrattari, riparazione di articoli in vetro, produzione di cemento, di calce, di gesso, di malta, di prodotti abrasivi…
In base al loro codice ATECO, cementifici, marmisti, vetrai, siderurgia e altre aziende pagano delle accise sull’energia elettrica che non sono dovute. Esiste tuttavia la possibilità, a fronte di una pratica condotta con l’agenzia delle dogane, di ridurre o abbattere del tutto questa accisa, che incide per il 6-7% del totale sulle spese. È inoltre possibile recuperare le accise versate negli anni passati. Quello che si deve fare è modificare la quota di consumo da escludere dall’applicazione dell’accisa, per cui diventa necessario molte volte installare dei contatori e dei sottocontatori. Occorre inoltre compilare il modulo di agevolazione e allegare la documentazione utile per dare corso al procedimento (schema unifilare dell’intera rete elettrica, verbale dell’Ufficio dell’Agenzia, ecc).