La certificazione energetica degli edifici industriali
Il decreto legge 63/2013 ha sostituito l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con il nuovo Attestato di Prestazione Energetica. L’APE diventa obbligatorio per immobili a uso abitativo e industriale al verificarsi di determinate situazioni. Tra queste:
– gli edifici di nuova costruzione;
– le ristrutturazione integrale;
– la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria;
– gli interventi migliorativi della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
– gli interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria;
– gli intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che riducono le prestazione energetica dell’edificio;
– facoltativo in tutti gli altri casi.
Nel caso degli edifici industriali la certificazione energetica è richiesta salvo alcune eccezioni che andremo a vedere tra poco. Bisogna inoltre ricordare come alcune regioni prevedano deroghe e sanzioni differenti (la cosiddetta legislazione minima regionale) rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. È quindi opportuno rivolgersi a chi è in grado di offrirci un servizio di energy management serio e aggiornato (nel caso del Veneto segnaliamo che vengono seguite le Linee Guida Nazionali). Detto questo, analizziamo in cosa consiste l’Attestato di Prestazione Energetica per gli edifici industriali e in quali casi è possibile farne a meno.
L’attestato di prestazione energetica (APE) per i fabbricati
Con il termine “edifici industriali” si fa riferimento al gruppo eterogeneo di fabbricati adibiti a uso lavorativo (capannoni, fabbriche, magazzini, serre, aziende, ecc). Questi edifici vengono classificati dal catasto con i codici D/7 (Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni) e D/8 (Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni). Come per gli edifici a uso abitativo, anche per gli edifici industriali è necessario munirsi di Attestato di prestazione energetica nelle situazioni sopra menzionate (ristrutturazione integrale, interventi di riqualificazione e via dicendo).
Il certificato di prestazione energetica non è obbligatorio per gli edifici industriali se:
- La superficie utile totale è inferiore a 50 metri quadrati;
- Gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (vedi le serre) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo;
- Gli immobili hanno particolare valore culturale e il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.